CONTATTI
Tel: (+39) 0183.291820
Fax: (+39) 0183.290590
Posta Elettronica Certificata
SEDE LEGALE
MOTTOLA & CARLI S.r.l.s.
Via Tommaso Schiva 46, 18100, Imperia
SUB AGENZIA
MOTTOLA & CARLI S.r.l.s.
Via Vittorio Veneto 31/2, 17021, Alassio SV
C.F./P. IVA 01667470080
RUI A000589784
27 dicembre 2017
© 2020 MOTTOLA & CARLI S.r.l.s.
Capitale Sociale versato 500,00 €
Assicurazione Professionale Broker Nautici
L'attività di mediatore marittimo consiste nel mettere in contatto due o più soggetti allo scopo di assisterli nel concludere contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e di trasporto marittimo.
Da maggio 2010 l'esercizio professionale della mediazione marittima è soggetto unicamente alla dichiarazione di inizio di attività corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti da presentare alla Camera di Commercio per il tramite dello sportello unico presso il comune competente per territorio.
La figura del mediatore marittimo o shipbroker è disciplinata dalla legge n. 478/1968 sull'ordinamento della professione di mediatore marittimo e dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2011 che dettaglia le modalità di iscrizione presso la Camera di Commercio.
Il Codice della Navigazione non contiene alcuna previsione specifica che disciplini il contratto e la professione del mediatore marittimo omettendo quindi di definirne doveri e profili di responsabilità nell'adempimento del suo incarico.
Il mediatore marittimo svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza e le norme che disciplinano i profili di responsabilità connessi al suo operato vanno ricercate nel Codice Civile, tra i principi generali e le regole in materia di mediazione.
Tali norme richiedono che l'attività posta in essere dallo shipbroker si impronti al principio di diligenza, lealtà e buona fede nei rapporti commerciali con le parti coinvolte (artt. 1176 e 1375 c.c.). Inoltre, il mediatore marittimo è obbligato a comunicare alle parti ogni fatto o circostanza di sua conoscenza che possa consentire all'altra parte di valutare la convenienza e la sicurezza dell'affare potenzialmente idoneo a influire sulla conclusione dello stesso (art. 1759 c.c.).
Per l'effetto, il mediatore che non dichiara al contraente i dati della sua controparte, sarà chiamato a rispondere dell'esecuzione del contratto e, laddove il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, lo stesso mediatore sarà chiamato a subentrare nei diritti e obblighi contrattuali e di legge della controparte i cui dati sono stati indebitamente tenuti nascosti (art. 1762 c.c.); il mediatore sarà ritenuto responsabile anche nel caso in cui, successivamente alla conclusione del contratto, il contraente non nominato si manifesti all'altra parte o il mediatore riveli l'identità di questi. La violazione di tali obblighi da parte dello shipbroker, è punita con l'ammenda da euro 5 ad euro 516 e, in casi estremi, con la sospensione della professione fino a sei mesi (art. 1764 c.c.). Le stesse sanzioni si applicano nei confronti del mediatore che presti la propria attività nell'interesse di soggetti che versano in stato notorio di insolvenza o della quale lo stesso conosce lo stato di incapacità. Tali sanzioni si aggiungono alla eventuale responsabilità contrattuale o per fatto illecito a seconda dei casi.
Laddove l'attività dello shipbroker venga svolta in ambito internazionale, questi dovrà uniformarsi anche a un complesso di raccomandazioni emanate dal Baltic and International Maritime Council (BIMCO), l'associazione mondiale cui fanno parte i più importanti global carrier operanti nel settore del trasporto marittimo, che richiedono allo shipbroker di improntare la propria attività ai principi di onestà e probità.
Le raccomandazioni del BIMCO vietano al mediatore marittimo di rendere dichiarazioni inesatte, di prestare la propria attività in forza di mandato senza averlo preventivamente ottenuto dalle parti, di alterare i termini dello stesso senza l'approvazione dei mandanti oltre a imporre l'obbligo di dichiarare a coloro che intendono fargli un'offerta, la circostanza di aver già ricevuto per il medesimo affare altre offerte ferme.
RICHIEDI SUBITO UN PREVENTIVO